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Il rilascio del Certificato

Ai sensi dell’art. 43 comma 5 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax, ecc.). Nel caso in cui comunque venga rilasciato, sul certificato va apposta solo la seguente dicitura ” Rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.
2) Nel caso in cui un privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia, la dicitura prevista dall’art. 40, comma 2, DPR n. 445 del 2000 non deve essere apposta. In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana – e sia quindi nullo – deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero». (Si veda la circolare n. 5 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione).